(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 30 del 18 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non ha promosso questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge statutaria: Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 sono inseriti i seguenti commi: «2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessita'; b) le funzioni del Presidente della giunta regionale sono esercitate dal Vicepresidente; c) le funzioni della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili. 3. Nei casi di cui al comma 2 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi.».