(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione Basilicata - Speciale - 
                      n. 30 del 18 luglio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
 
      non ha promosso questione di legittimita' costituzionale 
                  dinanzi alla Corte costituzionale 
 
         Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata 
 
             Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione 
      del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 sono inseriti i seguenti commi: 
  «2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento
permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della giunta
regionale: 
    a) le funzioni del Consiglio regionale  sono  prorogate  sino  al
completamento delle operazioni di proclamazione  degli  eletti  nelle
nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in
base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea,  a
disposizioni costituzionali o legislative statali  o  che,  comunque,
presentano il carattere della urgenza e necessita'; 
    b)  le  funzioni  del  Presidente  della  giunta  regionale  sono
esercitate dal Vicepresidente; 
    c) le funzioni della Giunta regionale sono  prorogate  sino  alla
proclamazione  del  nuovo  Presidente  della  Regione   limitatamente
all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 le nuove elezioni sono indette  entro
tre mesi.».